Art. 10.

      1. L'articolo 70 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - (Accertamenti sulla capacità dell'imputato). - 1. Quando l'imputato a causa di infermità psichica non sia in condizione di partecipare al processo se non derivandone pregiudizio alla salute, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone con ordinanza, in ogni stato e grado del procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tale caso informa, ove occorra, l'autorità competente per l'adozione

 

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delle misure previste dalle norme sull'assistenza psichiatrica. Per gli accertamenti necessari il giudice può anche ordinare una visita medica».